Per chi voteremo nelle prossime elezioni amministrative e in quelle future?
Scritto da Maria Angela Amato
Ancora pochi giorni e molti italiani si recheranno alle
urne per il rinnovo di sette consigli regionali e dei consigli comunali: 1.060
Comuni, di cui 512 appartenenti a Regioni ordinarie e 548 a Regioni a statuto
speciale. Da segnalare che saranno eletti i primi sindaci di sei nuovi Comuni
istituiti nel 2015 mediante processi di fusione. Si voterà in venti Comuni
capoluogo di provincia, fra cui Aosta, Trento e Venezia che sono anche
capoluogo di Regione. Tra i comuni che superano i 100.000 abitanti abbiamo:
Andria, Bolzano, Giugliano in Campania, Trento e Venezia. Il comune più piccolo
alle elezioni è Castelmagno (CN), che conta soltanto 77 abitanti al 31 dicembre
2013, data dell'ultimo bilancio demografico annuale Istat.
Riteniamo opportune alcune osservazioni sull’attuale
disegno di legge (DDL) governativo, di riforma costituzionale, approvato dalla
Camera nella seduta del 10 marzo, il S.1429-B, Assegnato, ma non ne è ancora
iniziato l'esame. Tale DDL, in caso di esito positivo, comporterebbe notevoli
modifiche all’attuale Costituzione, potrebbe, infatti, determinare il superamento
del bicameralismo perfetto e l'introduzione di un bicameralismo differenziato.
Pertanto il Parlamento continuerebbe ad articolarsi in Camera dei deputati e
Senato della Repubblica, ma i due organi avrebbero diversa composizione, e
funzioni in gran parte differenti.
Uno sguardo veloce alle funzioni che tale Parlamento
potrebbe avere. Un nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costitutzione
potrebbe prevedere che "Ciascun membro della Camera dei deputati
rappresenti la Nazione". I senatori sarebbero invece rappresentanti delle
istituzioni territoriali.
Il nuovo quarto comma dell'articolo 55 della Costituzione
attribuirebbe la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola
Camera dei deputati, la quale eserciterebbe la "funzione d’indirizzo
politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del
Governo". Il Senato della Repubblica avrebbe funzioni legislative più
limitate, quindi relative alle sole questioni regionali? Dal DDL si prevede un
concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le
modalità che la Costituzione stabilirebbe; una partecipazione alle decisioni
finalizzate alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle
politiche dell'Unione europea; un concorso alla valutazione delle politiche
pubbliche e delle attività delle pubbliche amministrazioni; un concorso alla
verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e all'espressione dei pareri
sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
Per assolvere tali funzioni il Senato della Repubblica in
futuro, lo ripetiamo, sempre in caso di esito positivo nell’iter di revisione
costituzionale, potrebbe, quindi, essere composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e
da cinque senatori che potrebbero essere nominati dal Presidente della
Repubblica.
Sarebbero pertanto i Consigli regionali e i Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano a dover eleggere, con metodo
proporzionale, i senatori fra i propri
consiglieri regionali (provinciali per le Province autonome di Trento e di Bolzano) e fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna
Regione dovrebbe avere un numero di senatori inferiore a due. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni dovrebbe avvenire in proporzione alla loro
popolazione. La durata del mandato dei senatori dovrebbe coincidere con quella
degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti! In
caso di scioglimento di un consiglio regionale i consiglieri e i sindaci
decadrebbero dall’incarico di senatori? Mentre cosa accadrebbe in caso di
scioglimento di un consiglio comunale e/o dimissioni del sindaco?
Dovrebbe essere una legge, approvata da entrambe le
Camere, a regolare le modalità di attribuzione dei seggi e quelle per l’elezione
dei senatori della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, quindi quelle per
la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o
locale.
Si configurerebbe, quindi, effettivamente, un’elezione di
secondo livello per un Senato che avrebbe un potere legislativo limitato a
specifiche materie (ma non solo regionali), mentre vi dovrebbe essere un
sostanziale ridimensionamento della potestà legislativa delle Regioni. “I seggi
al Senato dovrebbero pertanto essere attribuiti in base ai voti espressi”
(nelle elezioni amministrative?) “e alla composizione di ciascun Consiglio
regionale”.
Pertanto possiamo
sottolineare l'importanza della consapevolezza della riforma costituzionale in
corso perché il paese potrebbe essere coinvolto nel rendere concreto,
parzialmente, tale primo livello dell’elezione per il Senato già il prossimo 31
maggio, con le elezioni amministrative. Quindi di seguito, con le elezioni
amministrative negli anni a venire.
Pertanto possiamo ritenere di avere una chiamata alle
urne per delineare, ma limitatamente, anche le preferenze politiche e non solo
strettamente amministrative per il Paese? Il livello di scelta unico per la
Camera dei Deputati si renderà concreto invece con l’adozione della nuova legge
elettorale che entrerà in vigore nel 2016.
Quante innovazioni si delineerebbero! Ci consentirete un
ulteriore cenno, che riteniamo importante, agli istituti di democrazia diretta
previsti dalla riforma costituzionale: potrebbe essere introdotto un diverso quorum per la validità del
referendum abrogativo, in base al quale sarebbe necessaria la maggioranza
dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, nel caso in cui la
richiesta sia avanzata da 800.000 elettori. Nel caso in cui la richiesta
provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000 resterebbe
immutato il quorum di validità attualmente previsto (la maggioranza degli
aventi diritto al voto). Dovrebbero inoltre essere introdotti nel nostro
ordinamento i referendum propositivi e d’indirizzo, la cui disciplina sarebbe
rinviata a un’apposita legge costituzionale.
Per la legge d’iniziativa legislativa popolare dovrebbe essere elevato
da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di
un progetto di legge da parte del popolo, introducendo il principio che ne
debba essere garantito l'esame e la deliberazione finale, nei tempi, forme e
limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
Il condizionale è
ancora d’obbligo ma è rilevante essere pronti e consapevoli delle attuali e
future innovazioni legislative e d’indirizzo politico, che concorreremo
eventualmente a delineare! Così come è importante, come cittadini attivi, non
astenersi dal voto, né qualora si tratti di elezioni amministrative, né qualora
si tratti di elezioni politiche!

Commenti
Posta un commento
Commenti non moderati comportarsi civilmente