Per chi voteremo nelle prossime elezioni amministrative e in quelle future?

Scritto da Maria Angela Amato

Ancora pochi giorni e molti italiani si recheranno alle urne per il rinnovo di sette consigli regionali e dei consigli comunali: 1.060 Comuni, di cui 512 appartenenti a Regioni ordinarie e 548 a Regioni a statuto speciale. Da segnalare che saranno eletti i primi sindaci di sei nuovi Comuni istituiti nel 2015 mediante processi di fusione. Si voterà in venti Comuni capoluogo di provincia, fra cui Aosta, Trento e Venezia che sono anche capoluogo di Regione. Tra i comuni che superano i 100.000 abitanti abbiamo: Andria, Bolzano, Giugliano in Campania, Trento e Venezia. Il comune più piccolo alle elezioni è Castelmagno (CN), che conta soltanto 77 abitanti al 31 dicembre 2013, data dell'ultimo bilancio demografico annuale Istat.

Riteniamo opportune alcune osservazioni sull’attuale disegno di legge (DDL) governativo, di riforma costituzionale, approvato dalla Camera nella seduta del 10 marzo, il S.1429-B, Assegnato, ma non ne è ancora iniziato l'esame. Tale DDL, in caso di esito positivo, comporterebbe notevoli modifiche all’attuale Costituzione, potrebbe, infatti, determinare il superamento del bicameralismo perfetto e l'introduzione di un bicameralismo differenziato. Pertanto il Parlamento continuerebbe ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avrebbero diversa composizione, e funzioni in gran parte differenti.

Uno sguardo veloce alle funzioni che tale Parlamento potrebbe avere. Un nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costitutzione potrebbe prevedere che "Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenti la Nazione". I senatori sarebbero invece rappresentanti delle istituzioni territoriali.
Il nuovo quarto comma dell'articolo 55 della Costituzione attribuirebbe la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale eserciterebbe la "funzione d’indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo". Il Senato della Repubblica avrebbe funzioni legislative più limitate, quindi relative alle sole questioni regionali? Dal DDL si prevede un concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità che la Costituzione stabilirebbe; una partecipazione alle decisioni finalizzate alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; un concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e delle attività delle pubbliche amministrazioni; un concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Per assolvere tali funzioni il Senato della Repubblica in futuro, lo ripetiamo, sempre in caso di esito positivo nell’iter di revisione costituzionale, potrebbe, quindi, essere composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che potrebbero essere nominati dal Presidente della Repubblica.
Sarebbero pertanto i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano a dover eleggere, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri consiglieri regionali (provinciali per le Province autonome di Trento e di Bolzano) e fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione dovrebbe avere un numero di senatori inferiore a due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni dovrebbe avvenire in proporzione alla loro popolazione. La durata del mandato dei senatori dovrebbe coincidere con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti! In caso di scioglimento di un consiglio regionale i consiglieri e i sindaci decadrebbero dall’incarico di senatori? Mentre cosa accadrebbe in caso di scioglimento di un consiglio comunale e/o dimissioni del sindaco?

Dovrebbe essere una legge, approvata da entrambe le Camere, a regolare le modalità di attribuzione dei seggi e quelle per l’elezione dei senatori della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, quindi quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.
Si configurerebbe, quindi, effettivamente, un’elezione di secondo livello per un Senato che avrebbe un potere legislativo limitato a specifiche materie (ma non solo regionali), mentre vi dovrebbe essere un sostanziale ridimensionamento della potestà legislativa delle Regioni. “I seggi al Senato dovrebbero pertanto essere attribuiti in base ai voti espressi” (nelle elezioni amministrative?) “e alla composizione di ciascun Consiglio regionale”.

 Pertanto possiamo sottolineare l'importanza della consapevolezza della riforma costituzionale in corso perché il paese potrebbe essere coinvolto nel rendere concreto, parzialmente, tale primo livello dell’elezione per il Senato già il prossimo 31 maggio, con le elezioni amministrative. Quindi di seguito, con le elezioni amministrative negli anni a venire.
Pertanto possiamo ritenere di avere una chiamata alle urne per delineare, ma limitatamente, anche le preferenze politiche e non solo strettamente amministrative per il Paese? Il livello di scelta unico per la Camera dei Deputati si renderà concreto invece con l’adozione della nuova legge elettorale che entrerà in vigore nel 2016.

Quante innovazioni si delineerebbero! Ci consentirete un ulteriore cenno, che riteniamo importante, agli istituti di democrazia diretta previsti dalla riforma costituzionale: potrebbe essere introdotto un diverso quorum per la validità del referendum abrogativo, in base al quale sarebbe necessaria la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, nel caso in cui la richiesta sia avanzata da 800.000 elettori. Nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000 resterebbe immutato il quorum di validità attualmente previsto (la maggioranza degli aventi diritto al voto). Dovrebbero inoltre essere introdotti nel nostro ordinamento i referendum propositivi e d’indirizzo, la cui disciplina sarebbe rinviata a un’apposita legge costituzionale. 

Per la legge d’iniziativa legislativa popolare dovrebbe essere elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo, introducendo il principio che ne debba essere garantito l'esame e la deliberazione finale, nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.

 Il condizionale è ancora d’obbligo ma è rilevante essere pronti e consapevoli delle attuali e future innovazioni legislative e d’indirizzo politico, che concorreremo eventualmente a delineare! Così come è importante, come cittadini attivi, non astenersi dal voto, né qualora si tratti di elezioni amministrative, né qualora si tratti di elezioni politiche!

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