Addio co.co.pro salvi i rapporti in corso e in scadenze

 Roma, 11 giu. - Vanno in soffitta i co.co.pro. Uno dei decreti attuativi del Jobs Act prevede infatti che i contratti di collaborazione a progetto non potranno piu' esserne attivati (quelli gia' in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, spiega il comunicato del Consiglio dei Ministri, a partire dal 1. gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.



Obiettivo del Governo e' quello di espandere le tutele del lavoro subordinato: per questo, dal 1. gennaio 2016, scattera' un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attivita' lavorativa a favore dell'impresa. Altre novita' riguardano alcune tipologie di contratto come il part-time: il datore di lavoro potra' chiedere al lavoratore un impegno maggiore (non superiore al 25% delle ore lavorate settimanali, con il diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per le ore di cui e' variata la collocazione o prestate in aumento. Viene previsto che il lavoratore puo' essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, cosi' com'e' previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione purche' rientranti nella medesima categoria e non piu' soltanto a mansioni "equivalenti", a mansioni, cioe', che implicano l'utilizzo della medesima professionalita'. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potra' modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalita' di svolgimento del lavoro). Viene altresi' prevista la possibilita' di accordi individuali, "in sede protetta", tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione.


Vengono confermati il contratto a tempo determinato, il contratto di somministrazione (fissando il limite del 20% all'utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti 'fissi'), il contratto a chiamata, il lavoro accessorio (elevando il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 euro e introducendo la tracciabilita'), l'apprendistato (introducendo un sistema per il quale il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potra' avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa) e il part-time. Per quest'ultima tipologia, il datore di lavoro puo' chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. Viene inoltre prevista la possibilita', per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessita' di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale. In arrivo novita' anche in tema di congedi parentali. Tra i decreti del jobs act, il Governo ha previsto un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilita' del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) - si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri - viene portato dai 3 anni di eta' a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio puo' arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.



In materia di congedi di paternita', viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti, la possibilita' di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialita' in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele gia' previste per i genitori naturali. Importante l'estensione dell'istituto della automaticita' delle prestazioni (ovvero l'erogazione dell'indennita' di maternita' anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie. .

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