Pulsano – Servizio civile con illegittimità contabili
Servizio civile universale a Pulsano: "altro che primo posto, dalla provincia di Taranto trionfalismi che nascondono illegittimità contabili ed ombre sulle consulenze"
Il Consigliere d'opposizione Angelo Di Lena smonta la
narrazione dell'Ente Provinciale:
"Fondi impegnati 'al buio', assenza di coperture finanziarie ex art. 183 TUEL e consulenzeprivate delegate senza trasparenza né ricognizione interna".
Di fronte ai comunicati trionfalistici diffusi dalla Provincia di Taranto riguardanti il presunto primo posto a livello nazionale nelle graduatorie del Servizio Civile Universale, il Consigliere Comunale di opposizione del Comune di Pulsano, Dott. Angelo Di Lena, interviene con una nota di netta smentita e rigore istituzionale per fare luce sulle gravissime ombre procedurali ed economiche che gravano sulle deliberazioni adottate dagli Enti locali coinvolti.
«I primi posti sulla carta e le medaglie autoassegnate nei comunicati stampa non possono e non devono coprire la realtà dei fatti: per partecipare a questi bandi, la Giunta di Pulsano e la Provincia hanno approvato atti che violano apertamente le norme sulla contabilità pubblica e le direttive ANAC e della Corte dei conti. L'efficienza amministrativa non si misura con i proclami, ma con il rispetto delle leggi e dei soldi dei cittadini».
Con un'articolata interrogazione formale a risposta orale
già depositata e indirizzata al Sindaco di Pulsano, al Presidente del Consiglio
Comunale e al Segretario Generale, il Consigliere Di Lena ha messo a nudo i tre
punti critici del presunto "modello vincente" sbandierato dalla
Provincia:
1. Impegni di spesa "al buio" e violazione del TUEL: La Delibera di Giunta n. 118 del 30/06/2026 vincola l'Ente a quote finanziarie fisse e variabili per l'impiego dei volontari, definendole ambiguamente come "impegno di massima", pur obbligando il Comune a trasmettere un atto giuridicamente vincolante prima del 30 settembre. Tale formulazione contrasta apertamente con l'art. 183 del TUEL e con la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (Sez. Marche, delib. n. 163/2024), la quale stabilisce che non si possono assumere vincoli giuridici privi della preventiva indicazione del capitolo di bilancio e del relativo visto di regolarità contabile.
Un passaggio che viola l'art. 7, comma 6, del D.Lgs.
165/2001 e le Linee Guida della Corte dei conti (n. 241/2021 e 135/2024), che
impongono l'obbligatoria e preventiva ricognizione delle risorse umane interne
alla PA prima di ricorrere a esterni, prefigurando il concreto rischio di danno
erariale.

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