Educare con violenza è reato
Condannato per maltrattamenti in famiglia il padre che picchiava e denigrava i
figli seppur a scopo "educativo"
Risponde del reato di "Maltrattamenti in famiglia" stabilito dall'articolo
572 del codice penale il genitore che dà botte e denigra il figlio anche se con
finalità "educative". A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n.
30436/15, depositata in data di ieri 13 luglio che per Giovanni D'Agata
presidente dello “Sportello
dei Diritti”, costituisce un vero e proprio monito a quei genitori che
utilizzano comportamenti violenti nei confronti dei propri figli pur
mascherandoli con intenti educativi.La sesta sezione penale della Suprema Corte
ha infatti rigettato il ricorso di un padre, condannato dalla Corte d'appello di
Trieste a un anno e otto mesi di carcere per aver maltrattato il proprio figlio
minore e avergli provocato lesioni personali.Per l'uomo, la decisione della
corte territoriale non aveva valutato correttamente la credibilità del teste e
le sue accuse ed era arrivato a concludere che le proprie condotte - quali
abituali maltrattamenti, umiliazioni e continui rimproveri - avevano una
funzione pedagogica, cioè erano dei mezzi finalizzati esclusivamente a uno scopo
educativo.Gli ermellini nel respingere tali doglianze ha al contrario statuito
il principio che l'uso abituale di violenza a scopi educativi concretizza il
reato di maltrattamenti in famiglia. Per il Collegio, infatti, nel concetto di
maltrattamenti rientrano non solo comportamenti violenti, ma anche «abituali
espressioni offensive e degradanti» ai danni del minore.I Giudici di Piazza
Cavour chiariscono, infatti, che «il termine correzione va assunto come
sinonimo di educazione e non può ritenersi tale l'uso abituale della violenza a
scopi educativi, sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità
delle persone, anche del minore, ormai soggetto titolare di specifici diritti e
non più, come in passato, semplice oggetto di protezione, sia perché non può
perseguirsi quale meta educativa lo sviluppo armonico della personalità usando
un mezzo violento che tale fine contraddice».Quindi, l'abuso di mezzi di
correzione violenti integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia
e non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 571 c.p., «neppure
ove sostenuto da animus corrigendi, poiché l'intenzione soggettiva non è idonea
a far rientrare nella fattispecie meno grave una condotta oggettiva di abituali
maltrattamenti, consistenti, come nel caso di specie, in continue umiliazioni,
rimproveri anche per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche».

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