Lizzano (Taranto) - Qui è stata soppressa la democrazia



Di Valerio Morelli 
Sì! Avete letto bene. A Lizzano è stato letteralmente soppresso il CONSIGLIO COMUNALE.   Durante i primi 7 mesi dell’anno, il sindaco (con la s minuscola) ha deciso di riunire il consiglio comunale UNA SOLA VOLTA!
– Il sindaco? – ma non dovrebbe essere la presidente (p minuscola) del Consiglio a convocare, sentiti i capigruppo, la massima assise cittadina? Facciamo un po’ d’ordine.
Il consiglio comunale, in Italia, è l’assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune posto in una regione a statuto ordinario, ente locale previsto dall’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.  Secondo la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 tale normativa si applica nelle regioni a statuto speciale solo nella misura in cui esse lo desiderino. È regolato dal d.lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali ci sono lo statuto dell’ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.
Al Consiglio comunale il Sindaco sentita la Giunta presenta il “Documento programmatico di legislatura” che ha sostituito il ben più generico documento contenente gli indirizzi generali di governo. L’art. 46 comma 3 che ha modificato l’art. 16, L. 81/1993. In questa fase il Consiglio prende atto del programma che intende realizzare il Sindaco. Con l’introduzione di questa norma contenuta nel testo unico D.Lgs. 267/2000, il legislatore non chiama più il Consiglio ad approvare il programma sindacale.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.
Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.
ORGANIZZAZIONE
Presidente del Consiglio Comunale, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio
Da ciò deduciamo che a Lizzano va tutto bene e che La presidente del consiglio “ha autonomi poteri di…”, nel paese di Bengodi.
In più, delle due commissioni che avrebbero dovuto prendere corpo e vita, fondamentali per il nostro paese, “legalità e sicurezza” e “ambiente”, nemmeno l’ombra. IO, CONSIGLIERE DI OPPOSIZIONE, MI SENTO PRESO PER I FONDELLI PER DUE MOTIVI:
1) la presidenza della commissione “legalità e sicurezza” fu affidata ad un consigliere di maggioranza di cui ero certo che per vari motivi non avrebbe mai convocata una sola seduta (c.v.d.)
2) della commissione “ambiente“, mi occupai in prima persona della stesura del regolamento. Quella commissione non ha mai visto nemmeno la nomina del presidente.
CONCLUSIONE

A LIZZANO E’ STATA SOPPRESSA LA DEMOCRAZIA

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