Lizzano (Taranto) - Qui è stata soppressa la democrazia
Di Valerio Morelli
Sì!
Avete letto bene. A Lizzano è stato letteralmente soppresso il CONSIGLIO COMUNALE. Durante
i primi 7 mesi dell’anno, il sindaco (con la s minuscola) ha deciso di riunire il
consiglio comunale UNA SOLA VOLTA!
–
Il sindaco? – ma non dovrebbe essere la presidente (p minuscola) del Consiglio a
convocare, sentiti i capigruppo, la massima assise cittadina? Facciamo
un po’ d’ordine.
Il consiglio comunale, in Italia, è l’assemblea
pubblica rappresentativa di ogni Comune posto in una regione a statuto
ordinario, ente locale previsto dall’art. 114 della Costituzione della
Repubblica Italiana. Secondo
la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 tale normativa si applica nelle
regioni a statuto speciale solo nella misura in cui esse lo desiderino. È
regolato dal d.lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali
Il
Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del comune.
Le
materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali
ci sono lo statuto dell’ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano
urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli
enti locali.
Al
Consiglio comunale il Sindaco sentita la Giunta presenta il “Documento
programmatico di legislatura” che ha sostituito il ben più generico documento
contenente gli indirizzi generali di governo. L’art. 46 comma 3 che ha
modificato l’art. 16, L. 81/1993. In questa fase il Consiglio prende atto del
programma che intende realizzare il Sindaco. Con l’introduzione di questa norma
contenuta nel testo unico D.Lgs. 267/2000, il legislatore non chiama più il
Consiglio ad approvare il programma sindacale.
Le
sedute possono essere ordinarie,
cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative
all’approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di
previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono
essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli
argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.
Il
voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui
coinvolga persone.
ORGANIZZAZIONE
Presidente del Consiglio Comunale, ha autonomi poteri di direzione dei
lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È
eletto alla prima seduta del Consiglio.
Commissioni consiliari, hanno funzioni
consultive, o di controllo, di indagine o
conoscitive.
Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di
uno stesso orientamento politico.
Conferenza dei capigruppo, costituita dai
rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del
Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del
Consiglio.
Da
ciò deduciamo che a Lizzano va tutto
bene e che La presidente del consiglio “ha autonomi poteri di…”, nel
paese di Bengodi.
In
più, delle due commissioni che avrebbero dovuto prendere corpo e vita,
fondamentali per il nostro paese, “legalità e
sicurezza” e “ambiente”, nemmeno
l’ombra. IO, CONSIGLIERE DI OPPOSIZIONE, MI SENTO
PRESO PER I FONDELLI PER DUE MOTIVI:
1)
la presidenza della commissione “legalità
e sicurezza” fu affidata ad un consigliere di
maggioranza di cui ero certo che per vari motivi non avrebbe mai convocata una sola seduta
(c.v.d.)
2)
della commissione “ambiente“, mi occupai
in prima persona della stesura del regolamento. Quella commissione non ha mai visto nemmeno la nomina
del presidente.
CONCLUSIONE
A LIZZANO E’
STATA SOPPRESSA LA DEMOCRAZIA

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