No a controlli alla frontiera Italo-Slovena
Il richiamo della Commissione europea conferma l’illegittimità dei controlli alla frontiera italo-slovena. Chi li ha voluti deve risponderne
La nota con cui la Commissione europea ha richiesto la
cessazione dei controlli alla frontiera italo-slovena non costituisce un
semplice invito ma rappresenta, sotto il profilo giuridico, un parere
vincolante la cui inosservanza condurrà all’avvio di una procedura di
infrazione per violazione del diritto europeo nei confronti dello Stato
inadempiente.
Il Regolamento (UE) 2016/399, detto Schengen, come
modificato dal Regolamento (UE) 2024/1356, afferma solennemente che «la
creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle
persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste
dell’Unione». Proprio per tutelare tale conquista storica, il Regolamento
prevede che il ripristino dei controlli alle frontiere interne possa avvenire
esclusivamente «in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza
interna di uno Stato membro» (art. 25, par. 1).
La nozione di «minaccia grave» fa riferimento ad attentati o
minacce di natura terroristica, a forme gravi di criminalità organizzata, a
emergenze sanitarie di vasta portata oppure a «una situazione eccezionale
caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di
cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e
le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe
mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle
frontiere interne» (art. 25, par. 2).
La gestione dei flussi migratori, anche quando
significativa, non costituisce in alcun modo una ragione ammessa dalla
normativa per giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere interne.
Il Regolamento è inoltre tassativo nel chiarire che «il controllo di frontiera
alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato solamente come misura
di extrema ratio» e che, proprio per questa ragione, può essere mantenuto
per un periodo limitato, non superiore a un mese e prorogabile fino a un massimo
di tre mesi. Soltanto «una grave situazione eccezionale» (art. 25, par. 6) può
giustificare il mantenimento dei controlli oltre tale termine. Lo Stato che
invoca questa disposizione deve motivare con estrema precisione quali siano le
minacce gravi e concrete che possono essere contrastate esclusivamente
attraverso il ripristino dei controlli alla frontiera interna.
Il fatto che il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia avvenuto in modo non conforme al diritto europeo anche in altri Stati membri non attenua in alcun modo la gravità delle scelte irrazionali e contrarie al bene pubblico compiute in Friuli Venezia Giulia. Chi le ha sostenute con veemenza, a livello nazionale e locale, deve essere chiamato a risponderne.

Commenti
Posta un commento
Commenti non moderati comportarsi civilmente