No a controlli alla frontiera Italo-Slovena

 

Il richiamo della Commissione europea conferma l’illegittimità dei controlli alla frontiera italo-slovena. Chi li ha voluti deve risponderne

La nota con cui la Commissione europea ha richiesto la cessazione dei controlli alla frontiera italo-slovena non costituisce un semplice invito ma rappresenta, sotto il profilo giuridico, un parere vincolante la cui inosservanza condurrà all’avvio di una procedura di infrazione per violazione del diritto europeo nei confronti dello Stato inadempiente.

Il Regolamento (UE) 2016/399, detto Schengen, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1356, afferma solennemente che «la creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell’Unione». Proprio per tutelare tale conquista storica, il Regolamento prevede che il ripristino dei controlli alle frontiere interne possa avvenire esclusivamente «in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro» (art. 25, par. 1).

La nozione di «minaccia grave» fa riferimento ad attentati o minacce di natura terroristica, a forme gravi di criminalità organizzata, a emergenze sanitarie di vasta portata oppure a «una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne» (art. 25, par. 2).

La gestione dei flussi migratori, anche quando significativa, non costituisce in alcun modo una ragione ammessa dalla normativa per giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Il Regolamento è inoltre tassativo nel chiarire che «il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato solamente come misura di extrema ratio» e che, proprio per questa ragione, può essere mantenuto per un periodo limitato, non superiore a un mese e prorogabile fino a un massimo di tre mesi. Soltanto «una grave situazione eccezionale» (art. 25, par. 6) può giustificare il mantenimento dei controlli oltre tale termine. Lo Stato che invoca questa disposizione deve motivare con estrema precisione quali siano le minacce gravi e concrete che possono essere contrastate esclusivamente attraverso il ripristino dei controlli alla frontiera interna.

Il Governo italiano ha disposto il ripristino dei controlli alla frontiera italo-slovena, in vigore dall’ottobre 2023, senza rispettare alcuno degli stringenti requisiti giuridici previsti dal Regolamento Schengen, non sussistendo alcuna minaccia grave e persistente tale da giustificare una misura tanto eccezionale.

Il ripristino dei controlli è stato dunque deciso non sulla base delle previsioni normative, ma esclusivamente per ragioni propagandistiche, a sostegno di scelte politiche del Governo nazionale e regionale. 

Ciò ha comportato un enorme dispendio di risorse economiche e ha distolto le forze di polizia dai loro compiti istituzionali, impiegandole massicciamente in operazioni tanto inutili quanto illegittime, invece che nel controllo del territorio o nell’accelerazione delle procedure di registrazione delle domande di asilo, contribuendo così al perdurare dell’abbandono in strada di centinaia di persone.

Il fatto che il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia avvenuto in modo non conforme al diritto europeo anche in altri Stati membri non attenua in alcun modo la gravità delle scelte irrazionali e contrarie al bene pubblico compiute in Friuli Venezia Giulia. Chi le ha sostenute con veemenza, a livello nazionale e locale, deve essere chiamato a risponderne.

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