Pubblicato il Decreto Legge sul calcolo della raccolta differenziata
Tanto tuonò che piovve. Sono particolarmente interessato a questa legge. Per anni dal 2010 a Taranto, con alcuni interventi sulla stampa, c'è stata polemica al tema da me sollevato sul fatto che l'Amiu calcola la frazione mista in ingresso all'impianto di selezione come quota per il dato della raccolta differenziata. Cosa che io indicavo come sbagliato che gonfiava il dato già misero raggiunto anche ai fini dell'ecotassa. La legge ora è chiara a tal proposito dice " Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso - raccolto misto - deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata...) Se cosi fosse la raccolta di Taranto sarebbe intorno al 3%. Ecco il testo completo
1. Finalità ed
ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi
e criteri per il Calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti Urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare,
sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa. I
contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole
regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare
le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli
obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.
Il principio alla base del documento
risiede anche nella necessità di creare un complesso di raccomandazioni tecniche,
da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di
rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a
diversi contesti territoriali.
Per raccolta differenziata ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p), si
intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base
al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico».
La raccolta differenziata rappresenta lo
strumento cardine dell'economia circolare, perché raccogliendo le singole frazioni
in modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti,
si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che
diventano risorse e, quindi, un’opportunità di sviluppo economico per il Paese,
riducendo al contempo l’impatto complessivo sulla salute e sull'ambiente.
In questo modo, la raccolta differenziata
diventa un’attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione
per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono
il risparmio di risorse vergini.
2. Quadro normativo
di riferimento.
Il decreto legislativo n. 152/2006
all'art. 205 individua i seguenti
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale
ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:
Almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
Almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
Almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
L'art. 1, comma 1108 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 ha disposto che «Al
fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate
Alla gestione dei
rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un
commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello
di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali
ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata
dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il
31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il
31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il
31 dicembre 2011.»
La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede
all’art. 11, paragrafo 2, lettera a)
che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti
quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei
domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di
rifiuti sono simili a quelli
domestici, siano aumentatati complessivamente
almeno al 50% in termini di peso. Di
conseguenza, per promuovere il riciclaggio di «alta qualità» (direttiva 2008/98/CE, art. 11,
paragrafo 1) gli Stati membri «istituiscono la raccolta differenziata dei
rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al
fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio
pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i
seguenti
Rifiuti: carta,
metalli, plastica e vetro».
La direttiva 2008/98/CE, pur non prevedendo
target di raccolta differenziata, richiede, dunque, che si proceda
all'attivazione della stessa e che siano conseguiti obiettivi di preparazione
per il riutilizzo e riciclaggio almeno per le quattro frazioni sopra indicate
(carta, metalli, plastica e vetro).
Tale direttiva è stata recepita in Italia
con il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n.
205, di modifica del decreto legislativo
n. 152/2006, che rafforza le indicazioni della direttiva in merito alla
raccolta differenziata, stabilendo che la raccolta differenziata deve
riguardare almeno le seguenti frazioni:
a. carta;
b. metalli;
c. plastica;
d. vetro;
e. ove possibile il legno.
L'art. 205, comma 3-quater, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre
2015, n. 221, dispone che «La Regione, avvalendosi del
supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei
rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale
attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di
RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base
di linee guida
Definite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La
Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e
trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della
certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché’ le modalità di
eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle
percentuali da applicare.»
Il comma 2 dello stesso art. 32 recita: «L’adeguamento delle situazioni
pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata
come previste dalla vigente normativa, avviene
Nel termine massimo
di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare disciplina i centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato elencando le tipologie di rifiuti che
possono essere ivi conferiti.
Si applicano le definizioni di cui agli
articoli 183 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché’ i criteri di classificazione dei
rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 e, ai fini dell’attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti, organici, i criteri dell'art.
182-ter del medesimo decreto.
3. La raccolta
differenziata: indirizzi metodologici generali.
Viene di seguito descritto l'approccio
metodologico da adoperare per il computo della raccolta differenziata e della
produzione totale dei rifiuti urbani.
Ai fini del calcolo della percentuale di
raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati
i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:
Essere classificati come rifiuti urbani,
in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184
del decreto legislativo n.
152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all’allegato della
«Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni,
o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei
singoli regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g;
Essere raccolti in modo separato rispetto
agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni di cui all’elenco riportato
nel paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero di materia.
In particolare, ai fini del calcolo
dell’ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in
considerazione le, seguenti frazioni: vetro, carta, plastica, legno, metalli: i
quantitativi di
Rifiuti di
imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da
tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il
riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
Multi materiale (o combinata): i
quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta
di più frazioni merceologiche in un unico contenitore; ingombranti misti
a recupero: ingombranti raccolti
Separatamente dai
rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al
recupero. Nei casi in cui non sia disponibile
il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero,
l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
Frazione organica: costituita dalla
frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di
giardini e parchi; rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti
in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle
stesse rispetto al rifiuto indifferenziato.
Si tratta di
particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad
esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche
qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di
garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di
facilitarne un trattamento specifico;
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche di cui all'art.
4, comma 1 lettera l) del decreto
Legislativo 14
marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato; rifiuti di origine tessile:
manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani,
etc.) E gli imballaggi tessili;
Rifiuti da spazzamento stradale a
recupero: rifiuti da spazzamento
raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di
trattamento finalizzati al recupero. Nei
casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a
operazioni di riciclaggio/recupero, l’intero flusso deve essere escluso dal
computo della raccolta differenziata;
Altre
tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come
indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto
dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» che specifica le
tipologie di rifiuti che possono essere
conferite al centro
di raccolta
comunale.
Relativamente ai
quantitativi massimi pro-capite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai
singoli regolamenti comunali.
E' data facoltà alle Regioni, di
conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a
compostaggio domestico, di prossimità e di comunità che, secondo quanto
indicato dalla decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalità di calcolo per
il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», rientra tra
le operazioni di riciclaggio dei rifiuti.
Si specifica che solo i comuni che hanno,
con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota
relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché' ne è garantita
la tracciabilità e il controllo.
Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo
in peso da computare dal singolo comune, è dato dal risultato della seguente formula:
Pc =Vi *psi *4 dove
PC = peso del
compostaggio (Kg);
ps = peso specifico
della frazione organica pari a 500 Kg/m³;
ΣVci = volume totale delle
compostiere assegnate dal
comune
(m³);
4= numero massimo di svuotamenti annui.
La scelta di tale fattore è effettuata
considerando che il tempo di maturazione minimo del compost è non inferiore a
90 giorni, pertanto si ritiene opportuno determinare in 4 il numero massimo annuo
degli svuotamenti.
Per il compostaggio di prossimità e di comunità
si rimanda al decreto di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera cc-bis) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art.
38 della legge 28
dicembre 2015, n. 221.
Nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato
prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:
Rifiuti
indifferenziati (EER 200301);
Ingombranti avviati a smaltimento;
Rifiuti da spazzamento stradale avviati a
smaltimento.
Sono da considerarsi «frazioni neutre»: i rifiuti
derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e
Lacuali e rive dei
corsi d’acqua in quanto, se annoverati,
penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica; rifiuti
cimiteriali.
Al computo della percentuale di raccolta differenziata
non sono applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale di raccolta
differenziata è calcolata come rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti e
quantitativi totali di RU prodotti.
I criteri includenti ed escludenti sono
suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere
necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative nazionali in
materia di rifiuti
o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico e scientifico.


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