Raccoglitori materiali ferrosi fino al gennaio 2017 autorizzazione in deroga


Il presidente dell'Albo nazionale Gestori ambientali Eugenio Onori ha scritto al sindaco di Bari Antonio Decaro comunicandogli la decisione di far slittare al 1° gennaio 2017 l'applicazione della disposizione di cui all'art. 30 della Legge 221/2015, relativo alla raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi.
"La scelta del Comitato nazionale - commenta il sindaco Decaro - accoglie la nostra richiesta, sostenuta anche dal presidente ANCI Piero Fassino, di prestare attenzione alla situazione precaria dei raccoglitori ambulanti che nella stragrande maggioranza, privi di qualsiasi sostegno reddituale, provvedono con l'attività di raccolta di materiali ferrosi di risulta a percepire il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza e quella dei loro familiari. Prevedere uno slittamento dei termini per l'entrata in vigore del provvedimento, significa consentire di individuare delle procedure semplificate per far sì che i raccoglitori ambulanti di modeste quantità di ferro possano ottenere l'autorizzazione prevista per il formulario necessario al trasporto rifiuti. Sono particolarmente soddisfatto anche perché l'azione congiunta, svolta con il presidente pugliese dell'Albo gestori ambientali Natale Mariella, risolve, almeno temporaneamente, un conflitto sociale che ha visto la mobilitazione per oltre due mesi degli operatori del settore davanti a Palazzo di Città".

Ecco cosa dice la legge attuale (art. 30 della Legge 221/2015)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei  rifiuti  di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al  loro  trattamento  deve   consegnarli   unicamente   ad   imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di  rifiuti  o  di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di  intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico  o privato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformità all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

Ora questa decisione che sarà sicuramente positiva per le vertenze in atto sul territorio (occupazione ponte girevole Taranto) devono comunque evitare che vi sia una raccolta dal cassonetto (come da foto), il cui divieto è previsto da altro articolo. Non vorremmo che di deroga in deroga si arrivi all'anarchia nella gestione dei rifiuiti.





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