Raccoglitori materiali ferrosi fino al gennaio 2017 autorizzazione in deroga
Il presidente
dell'Albo nazionale Gestori ambientali Eugenio Onori ha scritto al sindaco di
Bari Antonio Decaro comunicandogli la decisione di far slittare al 1° gennaio
2017 l'applicazione della disposizione di cui all'art. 30 della Legge 221/2015,
relativo alla raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e
non ferrosi.
"La scelta del Comitato nazionale - commenta il sindaco Decaro - accoglie
la nostra richiesta, sostenuta anche dal presidente ANCI Piero Fassino, di
prestare attenzione alla situazione precaria dei raccoglitori ambulanti che
nella stragrande maggioranza, privi di qualsiasi sostegno reddituale,
provvedono con l'attività di raccolta di materiali ferrosi di risulta a
percepire il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza e quella dei
loro familiari. Prevedere uno slittamento dei termini per l'entrata in vigore
del provvedimento, significa consentire di individuare delle procedure
semplificate per far sì che i raccoglitori ambulanti di modeste quantità di
ferro possano ottenere l'autorizzazione prevista per il formulario necessario
al trasporto rifiuti. Sono particolarmente soddisfatto anche perché l'azione
congiunta, svolta con il presidente pugliese dell'Albo gestori ambientali
Natale Mariella, risolve, almeno temporaneamente, un conflitto sociale che ha
visto la mobilitazione per oltre due mesi degli operatori del settore davanti a
Palazzo di Città".
Ecco cosa dice la
legge attuale (art. 30 della Legge 221/2015)
1. All'articolo 188
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore
dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi
che non provvede direttamente al
loro trattamento deve
consegnarli unicamente ad
imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti
o di bonifica dei siti o alle attività
di commercio o di intermediazione senza
detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni
di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato
addetto alla raccolta
dei rifiuti, in conformità
all'articolo 212, comma 5, ovvero al
recupero o smaltimento
dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte
quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».
Ora questa decisione che sarà sicuramente positiva per le vertenze in atto sul territorio (occupazione ponte girevole Taranto) devono comunque evitare che vi sia una raccolta dal cassonetto (come da foto), il cui divieto è previsto da altro articolo. Non vorremmo che di deroga in deroga si arrivi all'anarchia nella gestione dei rifiuiti.
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