Puglia - Reddito di dignità e politiche per l’inclusione sociale: promulgata la legge
La Puglia si muove sul Welfare e promuove questa legge pubblicata sul Bollettino Uffiiciale.
Obiettivi sono
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Obiettivi sono
- a)favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l’inclusione e l’attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l’inserimento al lavoro nonché sostenendo l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
- b) promuovere l’attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all’interno delle rete integrata di politiche per la protezione, l’inclusione e l’attivazione di cui alla lettera a);
- c) sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l’economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.
Le azioni
Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la Regione Puglia promuove un
sistema integrato di interventi quali:
a) istituzione del Reddito di dignità regionale, per il sostegno economico e l’inclusione sociale attiva delle
persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi
sufficienti a una vita dignitosa;
b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione
di interventi volti a favorirne l’accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai
fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo
familiare;
c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l’inserimento sociolavorativo
e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l’occupabilità e le opportunità di
accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all’auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati
in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;
d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone
già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, come disciplinato dall’articolo 1, comma
2, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti
all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro), come aggiunta dall’articolo 3 della legge
regionale 7 aprile 2015, n. 14;
e) attivazione di misure di microcredito sociale e altri strumenti di micro-finanza a supporto dei percorsi
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di attivazione connessi, a titolo esemplificativo, all’autocostruzione o edilizia sociale, all’auto-impresa,
al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;
f) attivazione di misure di sostegno per l’accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;
g) promozione di percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma regionale per la condivisione
e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo-aiuto per
favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di
risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.
Il Reddito di dignità regionale, riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato, ai beneficiari
selezionati sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e che abbiano sottoscritto il patto di
inclusione sociale attiva di cui al comma 6, comprende:
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a) una indennità economica nella forma di integrazione al reddito;
b) un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione
e inserimento finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in
favore del proprio nucleo familiare;
c) l’accesso a opportunità formative;
d) un programma di prestazioni sociali a sostegno delle funzioni educative e genitoriali nei confronti dei
minori e della cura per i familiari in condizioni di non autosufficienza.
In prima applicazione, l’ammontare mensile del Reddito di dignità regionale non potrà superare
l’importo di euro 600 erogabile per un nucleo familiare con cinque componenti, limite massimo che è
rimodulato per le famiglie di diversa composizione applicando la scala di equivalenza ISEE.

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