Roccaforzata (Taranto) - Istanza del Meetup 5 Stelle sull'emergenza processionaria
Si riceve e pubblica nota del Meetup 5 Stelle di Roccaforzata.
La processionaria è un insetto appartenente all'ordine
dei Lepidotteri, comuni farfalle. Durante gli stadi larvali (bruchi) le
processionarie sono fitofaghe, si alimentano cioè delle parti verdi delle
piante, provocando defogliazioni, indebolimento e blocco dell'accrescimento.
Con l'avvento della stagione primaverile si ripresentano
le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusioni di animali
infestanti, nella fattispecie: la "processionaria del pino" “della
quercia” etc.
Nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti
sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate
da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi
al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie,
soprattutto in soggetti particolarmente sensibili.
Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 40 del
16/02/2008, dispone all'articolo 1 che “la lotta contro la processionaria del
pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa è obbligatoria su tutto il
territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la
sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la
salute delle persone e degli animali.
Nello specifico ritiene che sia obbligatoria nelle
aree in cui i Servizi Fitosanitari Regionali, competenti per
territorio, stabiliscono che la presenza dell’insetto minacci
seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
Lo stesso Decreto ministeriale prevede all’art.4 che, nel
caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di
profilassi siano disposti dall’Autorità sanitaria competente secondo le
modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Pertanto nelle aree urbane, periurbane e turistiche o
comunque frequentate dalle persone, la competenza non è più del Servizio
Fitosanitario Regionale una volta individuata l'area di riferimento, ma del
Sindaco competente per territorio.
Ricordiamo che il Ministero della Salute invita ad
attivare tutte le misure atte a monitorare e contenere la proliferazione di
questi insetti.
Pertanto il Meetup
Roccaforzata a 5 Stelle in merito a tale situazione
compromettente per l'uomo, per gli animali e per le stesse piante
quali siano le
azioni che l'Amministrazione Comunale intende intraprendere per l'esecuzione
degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche affinché i
trattamenti possano avere efficacia in termini di prevenzione e difesa;
di contattare i
Servizi Fitosanitari Regionali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 214/2005, che ne stabilisce compiti e funzioni.
che venga emessa
un'ordinanza a tal proposito.
Si allegano foto e relativo decreto ministeriale
Si rinnova il contenuto dell'articolo 21 dello statuto
comunale
Chiunque, singolo
od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici
problemi od aspetti dell’attività amministrativa.
La risposta
all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni
dall’interrogazione.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 ottobre 2007 - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff). (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16-2-2008)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione è gratuita. Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato
IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO
il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta
obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)»;
VISTA
la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le
misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità, e successive modificazioni;
VISTO
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali»;
CONSIDERATO
che la processionaria del pino e' un fitofago endemico in Italia e molto
diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;
RITENUTO
opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono
compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la
produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei;
ACQUISITO
il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno
2007;
ACQUISITO
il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta
del 18 ottobre 2007;
DECRETA:
Art.
1.
La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schif) e'
obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le
finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per
territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la
produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
Le strutture regionali individuate per le
finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il
presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi
o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.
Art.
2.
Le strutture regionali individuate per le
finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono,
nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento
della lotta obbligatoria.
Gli interventi prescritti ai sensi del comma
precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori
delle piante infestate.
Art.
3.
1.
Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione
relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.
Art.
4.
1.
Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente,
per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono
effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata
per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
competente per territorio.
Art.
5.
1.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti
alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214.
Art.
6.
1.
Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.
Il
presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
30 ottobre 2007
Il
Ministro: De Castro
Registrato
alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri
delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 216





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