Roccaforzata (Taranto) - Istanza del Meetup 5 Stelle sull'emergenza processionaria


Si riceve e pubblica nota del Meetup 5 Stelle di Roccaforzata.

La processionaria è un insetto appartenente all'ordine dei Lepidotteri, comuni farfalle. Durante gli stadi larvali (bruchi) le processionarie sono fitofaghe, si alimentano cioè delle parti verdi delle piante, provocando defogliazioni, indebolimento e blocco dell'accrescimento.
Con l'avvento della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusioni di animali infestanti, nella fattispecie: la "processionaria del pino" “della quercia” etc.

Nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili.
Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 40 del 16/02/2008, dispone all'articolo 1 che “la lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali.
Nello specifico ritiene che sia obbligatoria nelle aree in cui i Servizi Fitosanitari Regionali, competenti per territorio, stabiliscono che la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
Lo stesso Decreto ministeriale prevede all’art.4 che, nel caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di profilassi siano disposti dall’Autorità sanitaria competente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Pertanto nelle aree urbane, periurbane e turistiche o comunque frequentate dalle persone, la competenza non è più del Servizio Fitosanitario Regionale una volta individuata l'area di riferimento, ma del Sindaco competente per territorio.
Ricordiamo che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e contenere la proliferazione di questi insetti.
Pertanto il Meetup Roccaforzata a 5 Stelle in merito a tale situazione compromettente per l'uomo, per gli animali e per le stesse piante


 quali siano le azioni che l'Amministrazione Comunale intende intraprendere per l'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche affinché i trattamenti possano avere efficacia in termini di prevenzione e difesa;
 di contattare i Servizi Fitosanitari Regionali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 214/2005, che ne stabilisce compiti e funzioni.
 che venga emessa un'ordinanza a tal proposito.
Si allegano foto e relativo decreto ministeriale
Si rinnova il contenuto dell'articolo 21 dello statuto comunale
 Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell’attività amministrativa.
 La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 ottobre 2007 - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff). (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16-2-2008)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita. Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)»;
VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
CONSIDERATO che la processionaria del pino e' un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;
RITENUTO opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;
DECRETA:
Art. 1.
 La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schif) e' obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
 Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.
Art. 2.
 Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.
 Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
Art. 3.
1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.
Art. 4.
1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.
Art. 5.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Art. 6.
1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 216




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