Rifiuti: i piccoli rifiuti elettrici e tecnologici si consegnano senza obbligo di acquisto


Una nuova disciplina per i nostri rifiuti tecnologici ed elettrici predisposto da un regolamento ministeriale. Ovvero la possibilità di gestire quelli che in gergo tecnico si chiamano PED, piccoli elettrodomestici; che detti così sembrano poca cosa, in realtà sono un mare che ci sommerge dentro casa e in soffitta. Se ricordate, prima c’era il rapporto uno a uno, in sostanza se compravo un elettrodomestico, il commerciante è obbligato a ritirare il vecchio.

 Ora per i piccoli elettrodomestici si possono consegnare senza obbligo di acquisto. I distributori con superficie di vendita di AEE (apparecchiature elettriche e elettroniche) al dettaglio di almeno 400 mq, sono obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014 ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;  i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero; analogo discorso, ovvero volontarietà e senza obbligo riguarda i distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza che intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.
Il regolamento disciplina anche le modalità di consegna e di ritiro come di prassi, con le ricevute di consegna compilate secondo lo schema indicato dalla legge, nonché le regole per il deposito preliminare, separazione tra pericolosi e non pericolosi e trasporto.
In sostanza questo regolamento dovrebbe in qualche modo sopperire alle cosiddette campagne dei supermercati per la raccolta con iniziative premiali. Difatti il regolamento dice che, al fine di favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici da parte degli utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.

Se quindi andiamo in supermercato, un grande magazzino, dovremmo trovare un luogo con determinate caratteristiche:

a)      essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell’utilizzatore finale;
b)       essere adeguatamente segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili alla disponibilità del distributore cui afferiscono;
c)       qualora collocati all’interno del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita;
d)       qualora non siano collocati all’interno del punto di vendita essere ubicati in un’area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all’interno dei punti vendita a fine giornata;
e)       essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l’ambiente e la salute umana;
f)        essere strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti;
g)       riportare visibilmente l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.
1.                   In ogni caso, i distributori garantiscono la raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto
2.                   I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori, dei luoghi di ritiro e adottano a tal fine tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonché la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi.
3.                   Il distributore effettua periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito in conformità alle previsioni dell’articolo 6.
4.                   I distributori adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, al momento dello svuotamento dei contenitori posizionati nel luogo di ritiro nel luogo in cui è allestito il deposito preliminare alla raccolta. Al momento dello svuotamento il distributore è tenuto alla compilazione del modulo di cui all’Allegato A del presente decreto. I moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto di cui all’articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati raccolti mediante la compilazione del modulo di cui all’Allegato A contribuiscono ad integrare le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 49 del 2014.
Una vera occasione per liberarci dei fili, cellullari, ferri da stiro, stampanti, vecchi pc ecc…Attenzione siamo parlando di rifiuto domestico, sono esclusi da questo provvedimento i rifiuti professionali.




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