Rifiuti: i piccoli rifiuti elettrici e tecnologici si consegnano senza obbligo di acquisto
Una nuova disciplina per i nostri rifiuti tecnologici ed elettrici
predisposto da un regolamento ministeriale. Ovvero la possibilità di gestire
quelli che in gergo tecnico si chiamano PED, piccoli elettrodomestici; che
detti così sembrano poca cosa, in realtà sono un mare che ci sommerge dentro
casa e in soffitta. Se ricordate, prima c’era il rapporto uno a uno, in
sostanza se compravo un elettrodomestico, il commerciante è obbligato a
ritirare il vecchio.
Ora per i piccoli
elettrodomestici si possono consegnare senza obbligo di acquisto. I
distributori con superficie di vendita di AEE (apparecchiature
elettriche e elettroniche) al dettaglio di almeno 400 mq, sono obbligati ai
sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014 ad
effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei
domestici secondo il criterio dell’uno contro zero; i distributori con superficie di vendita di
AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano
effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei
domestici secondo il criterio dell’uno contro zero; analogo discorso, ovvero
volontarietà e senza obbligo riguarda i distributori che effettuano vendite
mediante tecniche di comunicazione a distanza che intendano effettuare il
ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici
secondo il criterio dell’uno contro zero.
Il regolamento disciplina anche le
modalità di consegna e di ritiro come di prassi, con le ricevute di consegna
compilate secondo lo schema indicato dalla legge, nonché le regole per il
deposito preliminare, separazione tra pericolosi e non pericolosi e trasporto.
In sostanza questo regolamento
dovrebbe in qualche modo sopperire alle cosiddette campagne dei supermercati
per la raccolta con iniziative premiali. Difatti il regolamento dice che, al
fine di favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni
provenienti dai nuclei domestici da parte degli utilizzatori finali, i
distributori promuovono, anche attraverso le associazioni di categoria,
campagne informative o di sensibilizzazione, e iniziative commerciali
incentivanti o premiali.
Se quindi andiamo in supermercato,
un grande magazzino, dovremmo trovare un luogo con determinate caratteristiche:
a)
essere liberamente e facilmente fruibili da
parte dell’utilizzatore finale;
b)
essere
adeguatamente segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili alla
disponibilità del distributore cui afferiscono;
c)
qualora
collocati all’interno del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in
prossimità del punto di accesso o di uscita;
d)
qualora
non siano collocati all’interno del punto di vendita essere ubicati in un’area
di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da
agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all’interno dei punti
vendita a fine giornata;
e)
essere
predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di
piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per
l’ambiente e la salute umana;
f)
essere
strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano
accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti
intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE
conferiti;
g)
riportare
visibilmente l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.
1.
In ogni
caso, i distributori garantiscono la raccolta separata dei RAEE di piccolissime
dimensioni pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al
fine di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto
2.
I
distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori, dei luoghi di
ritiro e adottano a tal fine tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il
danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonché la
fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi.
3.
Il
distributore effettua periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel
luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di
deposito preliminare allestito in conformità alle previsioni dell’articolo 6.
4.
I
distributori adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
mediante la compilazione, al momento dello svuotamento dei contenitori
posizionati nel luogo di ritiro nel luogo in cui è allestito il deposito
preliminare alla raccolta. Al momento dello svuotamento il distributore è
tenuto alla compilazione del modulo di cui all’Allegato A del presente decreto.
I moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un numero progressivo,
sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento
di trasporto di cui all’articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati
raccolti mediante la compilazione del modulo di cui all’Allegato A
contribuiscono ad integrare le informazioni obbligatorie di cui all’articolo
34, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 49 del 2014.
Una vera occasione per
liberarci dei fili, cellullari, ferri da stiro, stampanti, vecchi pc ecc…Attenzione
siamo parlando di rifiuto domestico, sono esclusi da questo provvedimento i
rifiuti professionali.
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