Taranto - ILVA i Medici per l'Ambiente inviano alla Commissione delle Attività Produttive della Camera il proprio contributo
Riceviamo
e pubblichiamo integralmente nota dell’associazione ISDE Medici per l'AMBIENTE
Il voler perseverare sullo “scenario ILVA” come unico
possibile, obiettivo perseguito con nove decreti legge precedenti a questo, ha fallito
sino ad ora il suo principale proposito iniziale, quello di salvaguardare
insieme ambiente, salute e lavoro, generando senza soluzioni di continuità ulteriore
rischio e danno sanitario e tirannia del diritto alla produzione di acciaio su
qualunque altro diritto, compreso quello alla salute.
Alla raccomandazione dell’Istituto Superiore di Sanità
sulla necessaria “urgenza degli interventi tesi a ripristinare la qualità
dell’ambientea a causa della drammatica situazione
epidemiologica confermata in più occasioni nell’area di Taranto, si risponde
con la concessione di un’ulteriore lunga proroga per l’attuazione del piano
ambientale e con la possibilità di rivisitare lo stesso mediante meccanismi che
non appaiono, come descritto in seguito, sufficientemente adeguati a tutelare
la salute pubblica e che, con ogni probabilità, avranno pesanti ricadute anche
in termini di ulteriore incremento della spesa sanitaria.
Proroga per l’attuazione del piano
ambientale
La formulazione iniziale dell’AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale) definiva che il termine di realizzazione del piano di applicazione
delle prescrizioni non potesse superare il 4 agosto 2016. Il decreto-legge in
esame consente la possibilità di una proroga di
ulteriori diciotto mesi del termine ultimo, già fissato al 30
giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività
di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale), adottato con il
D.P.C.M. del 14 marzo 2014.
Il nuovo termine, dunque, sarebbe
posticipato al 31 dicembre 2019. ISDE
Italia ritiene questa possibilità eticamente inaccettabile.
La necessità di applicare il piano ambientale parte dal
presupposto evidente e indiscutibile che la presenza e l’attività di ILVA non
sono compatibili con l’esistenza di condizioni che possano definirsi
"accettabili" di salubrità ambientale e di salute dei cittadini, come
dimostrato da numerose evidenze epidemiologiche.
Evidenze di epidemiologia predittiva come la Valutazione
di Danno Sanitario (VDS) elaborata da ARPA Puglia nel 2013[1]
hanno persino dimostrato che neanche l’applicazione di tutte le prescrizioni
AIA garantirebbe ai residenti nell’area di Taranto un’adeguata salubrità del
territorio e un livello di sicurezza sanitaria almeno simile a quello di altre
zone d’Italia considerate “non a rischio”.
L’ultimo aggiornamento del Registro Tumori della ASL di
Taranto (periodo di riferimento 2006-2011, pubblicato a maggio 2016) ha
confermato ancora una volta la presenza, in provincia di Taranto, di “tassi più
elevati rispetto al pool sud... per tutte le sedi, carcinoma del fegato, rene,
linfoma non-Hodgkin, prostata e stomaco nei maschi, mammella nelle donne,
colon, melanoma, tiroide, encefalo in entrambi i sessi”. Il rapporto citato
conferma anche le numerose criticità particolari del SIN di Taranto.
Anche a non voler considerare il possibile ulteriore
incremento del rischio sanitario di tumori maligni in età adulta, che richiede
latenze temporali di alcuni anni, la persistenza sino al 31 dicembre 2019 del
rischio ambientale da mancato completamento del piano significherà
inevitabilmente persistenza di rischio elevato per l’insorgenza di patologie
acute e subacute derivanti da esposizione a tossici ambientali
nel breve-medio termine temporale (prevalentemente mortalità e morbilità per
cause respiratorie e cardiovascolari, malformazioni congenite, aborti spontanei
e altre alterazioni del periodo perinatale) e di neoplasie infantili, che
richiedono un periodo di esposizione molto più breve che negli adulti.
Per tutte queste patologie, comprese le neoplasie in età
pediatrica, enti autorevoli (ISS, ISTAT, ASL, AIRTUM) continuano a registrare
nell’area di Taranto eccessi epidemiologici in confronto ad aree di
riferimento.
Al momento non sussistono le condizioni per arrestare
tale tendenza e la decisione di concedere
un’ulteriore proroga per l’attuazione del piano coincide di fatto con la
decisione di consentire la prosecuzione del danno. Le mancate
bonifiche, la mancata applicazione delle prescrizioni e la prosecuzione
dell’attività del siderurgico continueranno ad alimentare per un periodo
indefinito di tempo (che, come descritto in seguito, non si concluderà a
dicembre 2019) tutti gli eccessi di patologie ben documentati dalle
informazioni ambientali ed epidemiologiche a nostra disposizione.
Anche a voler solo considerare il
rischio in età pediatrica, nell’ultimo aggiornamento pubblicato dall’Istituto Superiore
di Sanità sugli indicatori epidemiologici in età pediatrica nell’area di
Taranto si afferma che “nel primo anno di vita si registra un
eccesso di mortalità generale chiaramente ascrivibile ad un eccesso del 45%
rispetto all’atteso regionale nel numero dei decessi per condizioni morbose di
origine perinatale’ . Nello stesso rapporto (fascia di età
0-14 anni) “un
eccesso di rischio viene osservato anche per l’incidenza dei tumori nel loro
complesso” e si osserva
che “permangono gli eccessi osservati in età pediatrica per i
bambini ricoverati per malattie respiratorie acute nonché per la mortalità
generale e l’incidenza per i tumori nel loro complesso”. Come già ricordato in introduzione, gli estensori del
rapporto sottolineano che “l’osservazione di un eccesso di
incidenza dei tumori e delle malattie respiratorie fra i bambini e gli
adolescenti contribuisce a motivare l’urgenza
degli interventi tesi a ripristinare la qualità dell’ambiente’.
Nel caso, inoltre, di gravidanze iniziate durante il
periodo dell’ulteriore proroga, ben noti e documentati meccanismi
fisiopatologici di trasmissione trans-generazionale
del rischio e di programmazione epigenetica fetale determineranno
insorgenza di patologie anche nelle generazioni a venire, a causa
dell’esposizione durante la vita intra-uterina.
La persistenza futura del danno sanitario da cause note e
non rimosse (in altri termini, la mancata prevenzione primaria) appare per
queste ragioni eticamente inaccettabile,
specie se riferita ad un’area geografica (Taranto e la sua provincia) da
decenni discriminata dal punto di vista ambientale e sanitario rispetto ad
altre aree del territorio nazionale.
Oltre ad alimentare ulteriore danno sanitario, la proroga
genererà inevitabilmente anche significative conseguenze sulla spesa
sanitaria. La EEA (European Environmental Agency) ha stimato, pur
escludendo il contributo economico negativo legato alla produzione di gas
serra, in 283 milioni di euro/anno i costi aggregati di
danno sanitario generati dall’ILVA di Taranto considerando il numero di morti
in eccesso associato all’esposizione di inquinanti. La stessa fonte stima in 103
milioni di euro/anno i costi aggregati di danno sanitario da
contrazione dell’aspettativa di vita (anni di vita persi).
In base a tali autorevoli stime è
realistico prevedere che, pur considerando la ridotta attività
del siderurgico sino a completamento del piano, la persistenza del rischio
ambientale determinerà, sino a fine dicembre 2019 e in solo riferimento a
questo periodo, un incremento di spesa sanitaria quantificabile nell’ordine di
alcune centinaia di milioni di euro.
Questa stima è tale da giustificare dubbi sull’effettiva
convenienza economica della prosecuzione dell’attività produttiva di ILVA ed
appare persino sottodimensionata, se si considerano le conseguenze economiche
del danno ambientale su categorie imprenditoriali (allevatori, agricoltori,
mitilicultori) sino ad ora irreversibilmente danneggiati dalla contaminazione
di aria, suolo e acqua che ILVA ha prodotto e continua a produrre, anche a
causa dell’assenza di bonifiche.
Con una nota inviata alla VIII e X Commissione della
Camera dei deputati in occasione delle audizioni per la conversione in legge
del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191, recante “Disposizioni urgenti per la
cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA”, ISDE Italia già
ribadiva, in merito alla concessione della precedente proroga per l’applicazione
del piano ambientale, la “realistica consapevolezza dell’impossibilità di
rispettare” il termine proposto e chiedeva di “delineare chiaramente precisi
riferimenti su responsabilità da attribuire e conseguenze da assumere in caso
di mancato rispetto del nuovo termine temporale indicato nel disegno di legge e
di fornire irrevocabili garanzie sull’assenza di ulteriori future proroghe”.
Il decreto-legge attualmente in discussione dimostra
purtroppo la fondatezza della previsione formulata da ISDE e rinnova la
necessità di avere garanzie certe sul futuro.
Modifiche al piano ambientale
L'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla
procedura riguardante le modifiche o le integrazioni
del Piano ambientale, definendo una nuova
procedura che ridefinisce i termini per la definizione e la
valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti
partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo
ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del D.L.
191/2015), nonché per l' autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi
interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015).
La disciplina previgente prevedeva che le modifiche o le
integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro
della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo,
ove necessario, della valutazione di impatto ambientale.
La nuova procedura non sembra offrire adeguate garanzie
di tutela sanitaria per i cittadini esposti al rischio ambientale.
Il nuovo testo prevede in sostanza che i soggetti
partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo
ILVA possano presentare proposte di modifica del piano ambientale e che tali
proposte saranno valutate da un “comitato di esperti” istituito dal nuovo comma
8.2., escludendo dalla valutazione
ISPRA, autorevole organo istituzionale, garanzia di
competenza e di terzietà e prevedendo la sua consultazione
solo come possibilità facoltativa.
L’assenza di pareri vincolanti da
parte di ISPRA e di ARPA appare un grave sbilanciamento tra le
esigenze dei privati (che si concretizzeranno in proposte di modifica del piano
ambientale con potenziali ricadute negative in termini di sicurezza ambientale)
e le esigenze di piena tutela ambientale e sanitaria degli esposti.
Non si comprendono a pieno le ragioni per le quali la
competenza, le potenzialità tecniche e le funzioni istituzionali di ISPRA e
ARPA debbano essere trasferite a soli tre componenti nominati, con criteri da
chiarire, dal Ministero dell’ambiente e perché il decreto finale di
autorizzazione, che avrà a tutti gli effetti valore di AIA (Autorizzazione
Integrata Ambientale) e che conclude tutti i procedimenti
di AIA in corso presso il Ministero dell'ambiente, debba essere
rilasciato secondo procedure diverse da quelle previste
dalla normativa vigente (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) e, di fatto,
senza valutazioni di tipo sanitario
(vedi oltre).
I tre componenti del “comitato di esperti” saranno scelti
tra soggetti “di comprovata esperienza in materia di tutela dell’ambiente e di
impianti siderurgici”. È necessario sottolineare che la finalità
ultima del decreto finale di autorizzazione dovrebbe essere non
solo “la tutela dell’ambiente e di impianti siderurgici” ma anche, e
soprattutto, la tutela sanitaria dei residenti. A tale
proposito appare grave e ingiustificabile l’assenza,
nel “comitato di esperti”, di figure professionali di comprovata esperienza in
materia di epidemiologia, di prevenzione primaria e di tutela sanitaria.
È indispensabile che nell’ambito di qualunque nuova
procedura finalizzata a modificare o integrare il piano ambientale debba essere
considerata una procedura di Valutazione Integrata di
Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS), strumento di
epidemiologia predittiva (risk assessment) le cui linee guida sono state
approvate ad Aprile 2015 dal Consiglio Federale del Sistema inter-agenziale
ISPRA/ARPA/APPA e pubblicate ufficialmente da ISPRA a febbraio 2016[2]
Tali linee guida dovrebbero essere considerate come autorevole
riferimento istituzionale sia dai valutatori che dai gestori e
definiscono i criteri per il corretto svolgimento delle attività ordinarie di
VIA e AIA previste dalle normative vigenti. Come ricordato dalla stessa ISPRA,
“L’emanazione della Legge 24.12.2012 n. 231 e del successivo regolamento
attuativo di cui al D.M. 34.4.2013 (G.U. 197 serie generale del 23.8.2013)
costituiscono un punto di svolta per quanto riguarda la definizione della centralità
della VIIAS e della metodologia da seguire, almeno per quanto attiene l’AIA
negli stabilimenti d’interesse strategico nazionale di dimensioni rilevanti”.
Un adeguato approccio che valuti in
maniera compiuta e metodologicamente corretta le conseguenze sanitarie del piano
ambientale appare dunque imprescindibile ai
fini di una completa tutela dell’interesse pubblico e del benessere dei
cittadini, anche nel rispetto del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018
(approvato dal Ministero della Salute in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13
dicembre 2014), che al punto 2.8 ("Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute") indica la Valutazione di Impatto
sulla Salute come "strumento di elezione per la valutazione preventiva
partecipata degli effetti sulla salute di progetti, piani, programmi e
politiche”.
Il nuovo disposto del comma 6 prevede che le condotte
poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal D.P.C.M. 14 marzo 2014,
non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario
straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questo
funzionalmente delegati.
Tale disposizione, vista in funzione della prioritaria
necessità di garantire la massima tutela dell’ambiente e della salute pubblica
e la priorità del diritto alla salute su qualunque altro diritto, consentirebbe
l’esonero transitorio anche degli acquirenti da ogni forma di responsabilità ed
appare in conflitto con l’azionabilità in giudizio dei diritti e interessi
legittimi garantita dall’articolo 24 e con i contenuti dell’articolo 3 della
Costituzione.
soggetti i cui comportamenti sono tutelati da presunzione
di liceità e si realizzerebbe un grave disequilibrio tra il diritto alla salute
ed all’ambiente salubre da un lato ed il diritto all’iniziativa economica
dall’altro, con violazione degli artt. 2, 9, 32 e 41 della Costituzione.
In conclusione, ISDE
Italia ritiene il decreto legge in discussione inadeguato ai
fini della tutela sanitaria dei residenti nell’area ad alto rischio ambientale
di Taranto.
Si auspica una rapida applicazione di misure alternative
finalizzate alla completa bonifica ambientale, alla prevenzione primaria ed
alla realizzazione di un modello di sviluppo economico alternativo a quello
attuale e davvero in grado di garantire sostenibilità, salute e lavoro in
un’area ingiustificabilmente discriminata e danneggiata da decenni.
1 Musmeci L, Comba P, Fazzo L, lavarone I,
Salmas S, Conti S, et al. Relazione relativa alle attività affidate
all'Istituto Superiore di Sanità ex artt. 8, comma 4-ter, legge n.° 6 del 6
febbraio 2014 (SIN di Taranto) - Approfondimento sulla salute infantile nel SIN
di Taranto. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2014
3 Musmeci L, Comba P, Fazzo L, lavarone I,
Salmas S, Conti S, et al. Relazione relativa alle attività affidate
all'Istituto Superiore di Sanità ex artt. 8, comma 4-ter, legge n.° 6 del 6
febbraio 2014 (SIN di Taranto) - Approfondimento sulla salute infantile nel SIN
di Taranto. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2014
[1]
ARPA Puglia. Valutazione del Danno Sanitario Stabilimento ILVA di Taranto, 2013
INTERNATIONAL
SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT ASSOCIAZIONE MEDICI PER
L'AMBIENTE - ISDE ITALIA
Rapporto
consultivo con l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
[2] ISPRA: Linee guida per la valutazione integrata di impatto
ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale
(VAS, VIA, AIA). Roma febbraio 2016.

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