Sono urbani i rifiuti di utenze non domestiche
Rifiuti urbani: il ministero chiarisce il “giallo” delle utenze non domestiche
In un panorama normativo spesso intricato come quello della
gestione dei rifiuti, una nuova luce arriva direttamente dal Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Con un recente riscontro a
un interpello presentato dal Comune di Cartigliano, la Direzione Generale
Economia Circolare e Bonifiche ha messo nero su bianco alcuni punti cruciali
che riguardano il destino dei rifiuti prodotti dalle imprese e il loro peso
nelle statistiche comunali.
Il quesito centrale sollevato dal Comune veneto toccava un
nervo scoperto per molte amministrazioni locali: i cosiddetti rifiuti
"simili" (quelli prodotti da utenze non domestiche ma analoghi per
natura ai rifiuti domestici) restano "urbani" anche se l'azienda
decide di non avvalersi del servizio pubblico?
La risposta del Ministero è un "sì" senza
ambiguità. I rifiuti provenienti dalle attività elencate nel decreto
legislativo 152/2006 (Allegato L-quinquies) e simili a quelli domestici
(Allegato L-quater) conservano la loro qualifica di rifiuto urbano anche quando
il produttore sceglie di conferirli a gestori privati al di fuori del circuito
comunale.
Questa interpretazione non è solo una questione di
etichette, ma ha risvolti pratici fondamentali per il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità:
- Obiettivi di Riciclo: Questi rifiuti, se avviati al
recupero tramite attestazione del soggetto che effettua l'attività, devono
essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei
rifiuti urbani del Comune.
- Tracciabilità (FIR): Anche nel sistema di tracciabilità,
in particolare nei formulari di identificazione del rifiuto (FIR), la
provenienza di tali scarti deve essere indicata come "urbana".
- Libertà di scelta: Le utenze non domestiche hanno la
facoltà di gestire i propri rifiuti urbani sia nel circuito pubblico che
tramite privati, purché ne garantiscano il recupero.
Il Ministero ricorda che questa impostazione deriva
direttamente dalle direttive europee (UE 2018/851), che hanno superato il
vecchio concetto di "assimilazione" per creare un sistema di calcolo
più omogeneo e orientato all'economia circolare. L'obbligo di raccolta
differenziata per carta, metallo, plastica, vetro, organico e tessili diventa
così il pilastro per alimentare il mercato delle materie prime secondarie.
In sintesi, che passino dal camioncino comunale o da quello
di un recuperatore privato, i rifiuti delle nostre imprese sono e restano
"urbani", contribuendo ufficialmente alla scalata del proprio Comune
verso le vette della raccolta differenziata.
Prof. Ing. Giuseppe Deleonibus
Foto di Manfred Richter da Pixabay

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