Sono urbani i rifiuti di utenze non domestiche

Rifiuti urbani: il ministero chiarisce il “giallo” delle utenze non domestiche 

In un panorama normativo spesso intricato come quello della gestione dei rifiuti, una nuova luce arriva direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Con un recente riscontro a un interpello presentato dal Comune di Cartigliano, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha messo nero su bianco alcuni punti cruciali che riguardano il destino dei rifiuti prodotti dalle imprese e il loro peso nelle statistiche comunali.

Il quesito centrale sollevato dal Comune veneto toccava un nervo scoperto per molte amministrazioni locali: i cosiddetti rifiuti "simili" (quelli prodotti da utenze non domestiche ma analoghi per natura ai rifiuti domestici) restano "urbani" anche se l'azienda decide di non avvalersi del servizio pubblico?

La risposta del Ministero è un "sì" senza ambiguità. I rifiuti provenienti dalle attività elencate nel decreto legislativo 152/2006 (Allegato L-quinquies) e simili a quelli domestici (Allegato L-quater) conservano la loro qualifica di rifiuto urbano anche quando il produttore sceglie di conferirli a gestori privati al di fuori del circuito comunale.

Questa interpretazione non è solo una questione di etichette, ma ha risvolti pratici fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità:

- Obiettivi di Riciclo: Questi rifiuti, se avviati al recupero tramite attestazione del soggetto che effettua l'attività, devono essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani del Comune.

- Tracciabilità (FIR): Anche nel sistema di tracciabilità, in particolare nei formulari di identificazione del rifiuto (FIR), la provenienza di tali scarti deve essere indicata come "urbana".

- Libertà di scelta: Le utenze non domestiche hanno la facoltà di gestire i propri rifiuti urbani sia nel circuito pubblico che tramite privati, purché ne garantiscano il recupero.

Il Ministero ricorda che questa impostazione deriva direttamente dalle direttive europee (UE 2018/851), che hanno superato il vecchio concetto di "assimilazione" per creare un sistema di calcolo più omogeneo e orientato all'economia circolare. L'obbligo di raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro, organico e tessili diventa così il pilastro per alimentare il mercato delle materie prime secondarie.

In sintesi, che passino dal camioncino comunale o da quello di un recuperatore privato, i rifiuti delle nostre imprese sono e restano "urbani", contribuendo ufficialmente alla scalata del proprio Comune verso le vette della raccolta differenziata.

 

Prof. Ing. Giuseppe Deleonibus


Foto di Manfred Richter da Pixabay

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