Un gruppo consiliare unipersonale...per vendetta

 


Qualcuno ha parlato di schiaffo, altri di scontro, quello che si è consumato nel Consiglio comunale di Taranto non ha precedenti.

Il Ministero degli Interni, in data 19 novembre 2025 aveva già risposto ad un Comune, per il tramite della Prefettura rispetto alla Costituzione di un nuovo gruppo consiliare unipersonale.

Il gruppo consiliare unipersonale è possibile solo se in una lista risulta eletto un solo consigliere e lo statuto non disciplina altra ipotesi di gruppo consiliare monopersonale.

La forzatura sullo Statuto comunale di Taranto operata per il desiderio di Enzo Di Gregorio va proprio nel segno di aggirare una norma di buon senso che emanava dalla prassi e dalle indicazioni ministeriali

Il caso esposto dal ministero fa proprio riferimento alla nota di una Prefettura che chiedeva lumi sul caso prospettato dal sindaco di un comune in materia di costituzione di gruppi consiliari.

In particolare, in quella circostanza, il rappresentante dell'ente locale aveva segnalato che un consigliere comunale eletto in una lista, aveva comunicato verbalmente la propria fuoriuscita dal gruppo consiliare di appartenenza con la volontà di costituire un nuovo gruppo consiliare autonomo, composto solo dal predetto consigliere. 

 Il sindaco aveva quindi evidenziato, che è stato costituito un gruppo con una denominazione diversa da quella della lista nella quale il consigliere era stato eletto e che lo statuto e il regolamento del consiglio non disciplinano l'ipotesi di costituzione di nuovi gruppi, da parte di consiglieri che non rappresentano liste presentatesi alle elezioni.

Sia chiaro, occorre premettere che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00).

In particolare, non è vietato cambiare casacca atteso che: "il rapporto che lega il candidato eletto al partito di appartenenza non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l'assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati" (cfr. TAR Puglia-sez.Bari, sent.n.506/2005).

In linea con il principio generale secondo il quale all'elemento "statico" dell'elezione in una lista si sovrappone quello "dinamico" fondato sull'autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all'interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari.

Nel caso tarantino il consigliere ha formalizzato la fuoriuscita dal gruppo e dichiarato di voler costituire un gruppo nuovo unipersonale autonomo con una denominazione diversa da quella della lista nella quale era stato eletto. Come l'esempio del Ministero.

Nello statuto del comune di Taranto non c’è alcun riferimento al numero dei partecipanti al gruppo, esso recita: “Art. 14 I Gruppi Consiliari. I Consiglieri sono organizzati in gruppi in conformità alle disposizioni della legge e del regolamento, per il funzionamento del Consiglio comunale che ne determina le modalità di funzionamento e le strutture necessarie.”

Nel regolamento comunale art. 8 (Composizione dei Gruppi Consiliari) recita:
"1. Per rafforzare la coerenza e la stabilità politica ed il rispetto del mandato elettorale, i Gruppi consiliari saranno costituiti da un numero di Consiglieri non inferiore a due.
2. E' consentita la costituzione di Gruppi consiliari formati da un solo Consigliere nel caso di unico eletto in una lista che abbia partecipato alle elezioni comunali con proprio contrassegno. Nel corso del mandato amministrativo la costituzione di Gruppi soggiace alle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento."

In assenza di una disciplina ulteriore, non è consentita la formazione di gruppi consiliari autonomi da parte di consiglieri fuoriusciti dalla propria lista originaria, se non espressamente previsto dalle norme statutarie o regolamentari.

La necessità di operare una modifica è quello che ha spaccato il consiglio comunale di Taranto che ha visto il gruppo del PD votare no alla variazione del regolamento.

Questa la forzatura realizzata a Taranto che rappresenta una sorta di vendetta personale di una sola persona, Enzo Di Gregorio che nelle vicende amministrative regionali non era riuscito a riconfermarsi nel ruolo regionale per dispersione di voti di altri rappresentanti del PD, non fa assolutamente bene alla democrazia e sicuramente neanche alla carriera politica di chi opera in tal senso.

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