Democrazia diretta e referendum, istruzioni per l’uso

 

Come cambio la legge nella democrazia diretta e riformo la giustizia?

di Maria Angela Amato

Ex lege, ex art. … significa “a norma di una legge” o “a norma di un articolo”; non implica che quella legge o quell’articolo non esistano più, né che siano stati abrogati o abbiano perso efficacia.

Una norma giuridica cessa di esistere o di produrre effetti secondo modalità stabilite dall’ordinamento giuridico. La sua cessazione “naturale” avviene tramite abrogazione, quando una legge successiva la elimina dall’ordinamento, in modo espresso o tacito, oppure tramite annullamento, quando, a seguito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma viene rimossa perché contraria alla Costituzione, fonte “prima”, suprema dell’ordinamento.

La norma può inoltre avere una efficacia temporalmente limitata, come nel caso dei decreti-legge, emanati in situazioni di necessità e urgenza e destinati a perdere efficacia se non convertiti nei termini previsti.

Il referendum abrogativo

E' lo strumento attraverso il quale i cittadini possono eliminare, in tutto o in parte, una legge: è espressione di democrazia diretta ed è richiesto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali; richiede il quorum del 50%+1 degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel 2025 in Italia circa 51 milioni di cittadini hanno diritto al voto, inclusi i residenti all’estero e i fuori sede. Il dato numerico delle firme non è rilevante nel caso del referendum previsto per marzo.

Il referendum del 22 e 23 marzo 2026

Quello in programma è infatti un referendum costituzionale confermativo: gli elettori sono chiamati a esprimersi su una legge di revisione costituzionale già approvata dal Parlamento, nota come “riforma Nordio” o riforma della giustizia. In questo caso non è previsto un quorum: la legge sarà promulgata se nella votazione prevarranno i voti favorevoli: “è promulgata se è approvata dalla maggioranza dei voti validi”.

Una legge di revisione costituzionale non può entrare in vigore immediatamente come una legge ordinaria, poiché segue l’iter aggravato previsto dall’articolo 138 della Costituzione, che prevede una doppia approvazione parlamentare a distanza di almeno tre mesi.

Se nella seconda votazione non si raggiunge la maggioranza dei 2/3 in entrambe le Camere, allora può essere chiesto il referendum confermativo entro 3 mesi dalla pubblicazione (da 1/5 dei parlamentari di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali).

Non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere nella seconda votazione, il referendum è stato richiesto dal Parlamento, e non dai cittadini. Tuttavia, attraverso il voto, il corpo elettorale è chiamato a esprimere in via definitiva la propria volontà sulla riforma: democrazia diretta.

Doppio iter, maggioranze qualificate, ma nessun quorum al referendum.

 Ecco perché occorre andare a votare, perché diventi espressione di democrazia diretta, consentendo quindi di far prevalere la volontà del popolo italiano degli elettori, o meglio della maggioranza dei votanti; quindi, è bene che siano effettivamente tanti.


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