Democrazia diretta e referendum, istruzioni per l’uso
Come cambio la legge nella democrazia diretta e riformo la giustizia?
Ex lege, ex art. … significa “a norma di una legge” o
“a norma di un articolo”; non implica che quella legge o quell’articolo non
esistano più, né che siano stati abrogati o abbiano perso efficacia.
Una norma giuridica cessa di esistere o di produrre effetti
secondo modalità stabilite dall’ordinamento giuridico. La sua cessazione
“naturale” avviene tramite abrogazione, quando una legge successiva la
elimina dall’ordinamento, in modo espresso o tacito, oppure tramite annullamento,
quando, a seguito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la
norma viene rimossa perché contraria alla Costituzione, fonte “prima”, suprema
dell’ordinamento.
La norma può inoltre avere una efficacia temporalmente
limitata, come nel caso dei decreti-legge, emanati in situazioni di
necessità e urgenza e destinati a perdere efficacia se non convertiti nei
termini previsti.
Il referendum abrogativo
E' lo strumento attraverso il
quale i cittadini possono eliminare, in tutto o in parte, una legge: è
espressione di democrazia diretta ed è richiesto da 500.000 elettori o da 5
Consigli regionali; richiede il quorum del 50%+1 degli aventi diritto e la maggioranza
dei voti validamente espressi.
Nel 2025 in Italia circa 51 milioni di cittadini hanno
diritto al voto, inclusi i residenti all’estero e i fuori sede. Il dato
numerico delle firme non è rilevante nel caso del referendum previsto per
marzo.
Il referendum del 22 e 23 marzo 2026
Quello in programma è infatti un referendum
costituzionale confermativo: gli elettori sono chiamati a esprimersi su una
legge di revisione costituzionale già approvata dal Parlamento, nota come
“riforma Nordio” o riforma della giustizia. In questo caso non è previsto un
quorum: la legge sarà promulgata se nella votazione prevarranno i voti
favorevoli: “è promulgata se è approvata dalla maggioranza dei voti validi”.
Una legge di revisione costituzionale non può entrare in
vigore immediatamente come una legge ordinaria, poiché segue l’iter aggravato
previsto dall’articolo 138 della Costituzione, che prevede una doppia
approvazione parlamentare a distanza di almeno tre mesi.
Se nella seconda votazione non si raggiunge la maggioranza
dei 2/3 in entrambe le Camere, allora può essere chiesto il referendum
confermativo entro 3 mesi dalla pubblicazione (da 1/5 dei parlamentari di una
Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali).
Non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi in
entrambe le Camere nella seconda votazione, il referendum è stato richiesto dal
Parlamento, e non dai cittadini. Tuttavia, attraverso il voto, il corpo
elettorale è chiamato a esprimere in via definitiva la propria volontà sulla riforma:
democrazia diretta.

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