Opinioni divergenti sulla riforma dell’ordinamento giudiziario
Per consentire agli elettori, chiamati ad esprimere la
propria opinione sulla riforma della giustizia nel referendum costituzionale
del 22 e 23 marzo prossimo, di fare una scelta consapevole dell’importanza dei
quesiti da votare, è meglio chiarire gli equivoci che da più parti stanno
crescendo.
La legge di riforma della magistrature è una legge
costituzionale, pubblicata nella G.U. Serie Generale N. 253 del 30 ottobre
2025, recante” Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione
della Corte disciplinare”. Gli articoli in questione sono l’87, 102, 104, 105,
106, 107, 110. L’opinione corrente, avallata dalla maggioranza al governo,
ritiene necessaria tale riforma per separare le attuali carriere dei magistrati
requirenti e giudicanti, separazione che in futuro sarà meglio precisata con
una legge ordinaria.
La riforma sarebbe, in sostanza, il completamento della
riforma Vassalli del 1989, perché prevederebbe attraverso la parità tra accusa
e difesa, la trasformazione definitiva del nostro processo penale da
inquisitorio ad accusatorio.
Vassalli era convinto di rafforzare, con la sua riforma,
l’imparzialità del giudice, proprio con la parità tra accusa e difesa e il
distacco del pubblico ministero dall’organo giudicante.
Egli era altresì convinto della necessità di assoluta
indipendenza del potere giurisdizionale, attraverso un organo di governo come
il Consiglio Superiore della Magistratura, e non avrebbe certamente accettato
la divisione di tale organo, perché sarebbe risultato indebolito nella sua
funzione, che è quella di difendere l’indipendenza della Magistratura.
Le riserve che da più parti si esprimono, soprattutto
dall’opposizione di sinistra, riguardano la legge di riforma, destinata solo in
apparenza a integrare la lettera e lo spirito del nostro impianto
costituzionale.
In particolare:
la separazione delle carriere, tra giudici e pubblici
ministeri, era stata già avviata dalla riforma Cartabia con una legge ordinaria:
sarebbero state sufficienti poche norme
ordinarie per completare questa riforma invece di mettere in discussione norme
fondamentali dell’attuale impianto costituzionale del potere giudiziario;
toccando la Costituzione si avvia un processo di
indebolimento del potere giudiziario, perché la riforma prevede la divisione
del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti, l’elezione
dei componenti sostituita dal sorteggio e “l’istituzione di una Alta Corte
disciplinare“, autoreferenziale in barba al divieto costituzionale di
giurisdizioni speciali, riscrivendo l’art. 105 della Costituzione;
Per ultimo, l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) teme,
proprio per quanto espresso nella legge di riforma, che la stessa altro non sia
che il primo passo per attuare un progetto più grande, a danno non solo della
magistratura requirente, ma di tutta la magistratura, uno degli assi portanti
della nostra democrazia.
Angela Casilli
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